Questo articolo è stato pubblicato in collaborazione con "Tra i Leoni - Bocconi University Newspaper". Lo trovate a questo link: https://traileoni.it/2019/04/matrimonio-a-las-vegas-reato-di-bigamia-o-puro-divertimento/
I delitti contro la famiglia tutelano l’istituto della famiglia, il quale trova il proprio referente normativo, innanzitutto, all’art. 29 Cost., laddove dispone che <<la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. [...] Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti della legge a garanzia dell’unità familiare>>. Le ipotesi criminose poste a tutela, in particolare, dell'istituto matrimoniale si sono nel tempo ridotte a due: il reato di bigamia (art. 556 c.p.) e l'induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558 c.p.), quest'ultima però praticamente mai utilizzata.
Il termine bigamia, fattispecie sicuramente più "viva" dal punto di vista giuridico, deriva dal latino bis (due volte) e dal greco γάμο (nozze).
Questa interessa i soggetti che, già coniugati, contraggono un altro matrimonio, o quelli che, non coniugati, contraggono matrimonio con persona già sposata.
In Italia si tratta di condotta illegale sotto due punti di vista: civile, in quanto la libertà di stato è requisito fondamentale per contrarre matrimonio e penale, poiché il codice punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, appunto, essendo già legato da regolare matrimonio, ne contrae un altro. Al co. 2 dell’art. 556 c.p. si legge che: <<[...] la pena viene inoltre aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei>>. Questo significa che è prevista una punizione più severa per chi ha ingannato il coniuge facendogli credere di essere libero, oppure inducendolo a credere lo stesso di lui. Ne consegue che, mentre nell’ipotesi di bigamia di cui al co. 1 dell’art. 556 c.p., persona offesa dal reato è il primo coniuge del bigamo, nell’ipotesi aggravata del co. 2 a quello si aggiunge il secondo coniuge.
È opportuno rilevare come il concetto penalistico di famiglia risulti in questo momento storico tutt’altro che unitario, soprattutto a seguito dei numerosi mutamenti sociali e culturali che hanno interessato negli anni il nostro Paese; il recente fenomeno della famiglia di fatto è un esempio.
In questi ultimi anni i casi di coppie convinte che il matrimonio celebrato in particolari condizioni sia semplicemente fatto "per gioco” e quindi invalido sono sempre più numerosi: i casi di matrimoni contratti in paesi ove le norme sono assolutamente semplificate sono sempre più frequenti, e anche i casi dove l’esotismo dei riti fa sì che l’avvenimento venga considerato solo come un’avventura spirituale sono in aumento. In questi casi infatti viene sovente trascurata la piena validità giuridica del fatto.
Ma quali “leggi” si applicano a questi matrimoni particolari? La legge del luogo dove il matrimonio è stato celebrato regola la celebrazione e la forma del matrimonio, la validità c.d. “formale”, che concerne appunto il rito e lo svolgimento. Al contrario i requisiti sostanziali del matrimonio (capacità matrimoniale, età, libertà di stato, altre condizioni per contrarre) seguono la legge di nazionalità di ciascuno dei soggetti al momento del matrimonio. Il matrimonio celebrato all’estero quindi, se rispettoso delle forme di celebrazione della normativa del luogo, ha immediata validità ed efficacia dei propri effetti nell’ordinamento italiano.
Se un matrimonio contratto all’estero si pone in contrasto con un matrimonio contratto in Italia ricadiamo nella fattispecie di cui all’art. 86 c.c. (libertà di stato). Viene considerato invalido il matrimonio celebrato successivamente: data l’immediata validità ed efficacia del matrimonio celebrato all’estero, quest’ultimo sarà da considerarsi il primo vincolo, prevalente sul secondo matrimonio contratto nel territorio italiano. Quest’ultimo subirà le sorti della nullità per violazione della libertà di stato e, in ogni caso, si incorrerà nella fattispecie di cui all’art. 556 c.p., ovvero il delitto di bigamia.
In conclusione, il matrimonio contratto da quelle coppie che, convinte del carattere di irrilevanza giuridica e di simulazione, ignorano la creazione di un vincolo effettivo, viene considerato dal nostro ordinamento nullo, ma non inesistente. Questi matrimoni contratti all’estero, ancorché bizzarri, produrranno i loro effetti sia in loco, sia nel nostro ordinamento. Il fenomeno è in aumento, ed è particolarmente preoccupante non soltanto che ciò possa significare un incremento del delitto di bigamia -del quale verrà accusato chi contrarrà un secondo matrimonio in Italia dopo essersi precedentemente sposato, ad esempio, a Las Vegas, convinto che la legge particolarmente semplificata e le condizioni divertenti caratterizzino una cerimonia finta, per gioco- ma anche che un matrimonio celebrato all’estero possa spesso significare entrare a far parte, in buona fede, di un vincolo invalido.
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