Questo articolo è stato pubblicato in collaborazione con "Salvis Juribus - Fatti salvi i diritti". Lo trovate anche al seguente link: http://www.salvisjuribus.it/reati-culturalmente-motivati-cosa-sono-e-perche-sono-sempre-piu-importanti/
Per comprendere appieno cosa si intenda per reato culturalmente motivato è opportuno partire dal concetto stesso di cultura: con esso si intende un popolo o una comunità che occupa un determinato territorio e che condivide una certa lingua e tradizione. Ciò premesso, può essere definito reato culturalmente motivato quel comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, considerato come reato dall’ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza, così come affermato da Fabio Basile in Immigrazione e reati culturalmente motivati. Quest’ultimo continua, aggiungendo che questo stesso comportamento deve essere considerato all’interno del gruppo culturale del soggetto agente come un comportamento normale, approvato o persino incoraggiato.
I problemi che possono sorgere appaiono prevedibili: posto infatti che l’Italia si sta trasformando sempre di più in una società multiculturale, e, allo stesso tempo, considerando come il diritto penale agisca essenzialmente a livello locale, non è difficile giungere alla conclusione che si possano verificare sempre più situazioni di conflitto tra una norma giuridica che vieta uno specifico comportamento e una norma culturale che lo accetta o, addirittura, lo impone.
A riguardo, si possono individuare due atteggiamenti giuridici opposti nei confronti dei reati culturalmente motivati. Da una parte abbiamo il modello francese (assimilazionista-integrazionista),dall’altra il modello inglese (multiculturalista). Il primo consiste nell'adattamento alla cultura della società ospitante. I soggetti stranieri devono quindi conformarsi quanto più possibile a essa, ponendo in essere processi di desocializzazione e di cancellazione delle culture d'origine. Essi devono inoltre adattarsi ai costumi e alle norme della cultura del “nuovo” paese, dando avvio ad un processo di risocializzazione. Nel privato l'individuo è libero di seguire le proprie tradizioni, fintanto che queste non emergano nella sfera pubblica: la cultura nativa dei soggetti in questione non assume, infatti, alcuna rilevanza giuridica. Lo Stato è considerato come neutrale, e pertanto nei confronti di questi ultimi si applicherà sempre il diritto comune. Nel modello inglese, invece, si può assistere a trattamenti giuridici differenziati. Questo modello riconosce le diversità culturali, e l’alterità viene ammessa e tollerata, nonché riconosciuta come positiva. Il riconoscimento delle diversità culturali assurge a fondamento di tale modello, il quale ha tra gli obbiettivi quello dell’arricchimento delle stesse, pur rimanendo tra loro diverse, grazie ad un reciproco processo di scambio. L’idea sulla quale si fonda questo modello è quella di valorizzare le diverse culture, riconoscendone dignità e valore. Le minoranze godono quindi di un trattamento paritario con la maggioranza, al fine di preservare una certa armonia razziale.
Nonostante l'Italia non aderisca a nessuno di questi modelli, alcuni spunti interessanti si possono
rinvenire agli articoli 42 del Testo Unico sull’immigrazione e all’articolo 583-bis del codice penale.
Il primo vieta ogni discriminazione a danno degli immigrati, e assegna importanza al valore di ogni
singola cultura. Il secondo, invece, introduce il reato di mutilazione degli organi genitali femminili.
In conclusione, i reati c.d. culturalmente motivati possono riguardare, genericamente: maltrattamenti, imposizione di matrimoni combinati, reati a difesa dell’onore, riduzione in schiavitù, reati contro la libertà sessuale, reati concernenti l’abbigliamento e lesioni personali di matrice culturale. È a quest’ultima categoria che fa riferimento il sopracitato articolo 583-bis del nostro codice penale, introdotto con lo scopo di porre fine a pratiche di mutilazione presenti in certe culture, mostrando in tal modo come il legislatore italiano non sembri dare importanza alla teoria della scriminante della c.d. cultural defense, la quale fa invece riferimento a tutte quelle condotte.
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